PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».